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                                            STATUTO

 

TITOLO I

 DENOMINAZIONE, SEDE ED OGGETTO

 

Art.  1. – Con atto  del 13 febbraio 2013 si è costituita in Roma  l’associazione culturale denominata READY MADE  

 

Art. 2. – L’Associazione ha sede in Roma, via dei Piceni 1.                      .

 

Art. 3. – L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

 

Art. 4. – L’Associazione, ha per oggetto la sensibilizzazione e l’avvicinamento da parte dei suoi associati alla cultura,  ed intende promuovere tali obbiettivi tramite diverse iniziative educative.

L’associazione ha lo scopo di promulgare e diffondere la cultura dell’arte contemporanea nelle sue forme più ampie ed espressive. In particolare dovrà salvaguardare i valori culturali dell’arte contemporanea in tutte le sue forme integrando la sua spettacolarità con i valori culturali, artistici ed artigianali che rappresentano l’epoca moderna.   Per il raggiungimento di tali fini l’associazione potrà organizzare, anche con il patrocinio del Comune, della Regione e degli altri Enti Locali:

- corsi di pittura, ceramica, cucina e di artigianato, scuole di ballo, spettacoli concerti con la partecipazione dei migliori artisti nazionali ed internazionali, visite, lezioni di arte, organizzazione di mostre ed eventi culturali e festival, gestione di spazi di interesse artistico come musei, attivazione di tirocini universitari e di redigere manuali, libri e materiale informativo atto a promulgare l’arte contemporanea in tutte le sue forme espressive;

- organizzare visite guidate in lingua italiana o straniera riservate ai soli soci dell’associazione;

-  propagandare la propria attività nei luoghi e nei modi previsti dalla Costituzione, ed in particolare

- attuare e organizzare - in proprio o con la collaborazione di altre associazioni ed enti culturali, sociali, istituzionali – le diverse attività citate;

-diffondere le idee e le aspirazioni dell’associazione, con  materiale tecnico, culturale, didattico, attraverso locandine, giornalini locali etc.;

-organizzare qualsiasi attività  avente scopi sociali, con ogni mezzo,  a titolo esemplificativo: viaggi, gite, escursioni per favorire l’incontro, lo scambio culturale e la conoscenza dei luoghi di interesse storico, culturale, architettonico, ecologico, naturalistico ed umanistico;

  • partecipare a manifestazioni culturali sia in area nazionale che internazionale;

 

  • aderire ad altre associazioni od enti, sia pubblici che privati che si propongono scopi analoghi od affini al proprio ed aderire alle iniziative dagli stessi proposte;

  • reperire fondi da destinarsi alla promozione dei fini istituzionali dell’Associazione;

In relazione a tali scopi L’Associazione, nel recepire ogni tipo di novità nel suddetto campo, si rende promotrice di eventi socio-culturali in genere sia in Italia che all’estero.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l’Associazione potrà altresì compiere quelle tra le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziare ritenute utili al raggiungimento dell’oggetto sociale.

 

 

TITOLO II

SOCI

 

Art.5.- Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

 

  • fondatori;

  • benemeriti;

  • ordinari.

 

Sono soci fondatori gli intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono soci benemeriti coloro i quali abbiano compiuto atti di benemerenza in favore dell’Associazione. Il riconoscimento di tale status è conferito all’unanimità dal comitato direttivo con voto segreto ed a maggioranza semplice; in caso di parità si considera prevalente e decisivo il voto del presidente.

La qualifica di socio fondatore e benemerito si perde per decesso, dimissione o indegnità:

  • la morosità dovrà essere dichiarata dal consiglio direttivo;

  • l’indegnità dovrà essere sancita dall’assemblea generale dei soci.

Sono soci ordinari:

i cittadini italiani e/o stranieri che, solidarizzando con la vocazione sociale e culturale dell’Associazione, intendano offrire il proprio concreto contributo di partecipazione attiva alla vita associativa e si adoperino sensibilmente per lo sviluppo del sodalizio associativo in Italia ed all’estero.

Il consiglio direttivo decide l’ammissione dei soci ordinari con voto segreto ed a maggioranza semplice; in caso di parità si considera prevalente e decisivo il voto del presidente. Gli stessi sono tenuti al versamento delle quote associative ( di ammissione e di frequenza) ordinarie e straordinarie nelle misure stabilite dallo stesso consiglio direttivo.

L’adesione all’Associazione dei soci ordinari si intende annuale.

La qualifica di socio ordinario si perde:

  • per dimissioni;

  • per morosità nel pagamento delle quote stabilite dal consiglio direttivo;

  • per deliberazione espressa dal comitato direttivo qualora sussistano dei contrasti di interesse fra socio ed Associazione.

Tutti i soci, maggiori di età, hanno diritto di voto e ogni socio ha diritto ad un voto. E’ esclusa comunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

 

TITOLO III

ENTRATE E PATRIMONIO

 

Art. 6. – Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote associative ( di ammissione e di frequenza) fissate dal consiglio direttivo;

  • dai contributi, qualunque sia la forma ( denaro, attrezzature, servizi, etc.), comunque elargiti dai soci o dai terzi, da privati o da enti pubblici;

  • dall’attività derivante dall’organizzazione o partecipazione a manifestazioni culturali e da quant’altro previsto dall’oggetto sociale;

  • da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7. – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dagli impianti;

  • da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione assunti per lasciti, acquisti o donazioni e successioni, erogazioni e finanziamenti da privati nonché da eventuali avanzi derivati dal fondo di accantonamento delle riserve.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8. -  L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale di ciascun anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci, per l’approvazione, entro il 30 aprile successivo. Il rendiconto sarà depositato, nei 15 giorni antecedenti e successivi all’approvazione, presso la sede dell’associazione, e sarà consultabile da parte di tutti gli associati.

E’ comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

     

 

Art. 9. – Organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;

  • il consiglio direttivo;

  • il presidente;

  • il vice presidente.

 

Art. 10 . L’assemblea è composta dai soci fondatori, benemeriti ed ordinari che siano in regola con il versamento delle quote associative.

L’assemblea dei soci fondatori, benemeriti ed ordinari può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria avverrà mediante pubblicazione affissa nella sede dell’associazione o con lettera raccomandata da indirizzare a ciascun socio avente il diritto di parteciparvi o tramite e-mail o fax, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, l’indicazione della data e dell’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione, quando non altrimenti stabilito, si intende fissata per il medesimo giorno della prima, all’ora immediatamente successiva.

Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere avente maggiore anzianità come socio.

Hanno diritto al voto i soci fondatori, benemeriti ed ordinari.

L’assemblea vota, a scelta del suo presidente, per alzata di mano o per appello nominale, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedono la votazione per scrutinio segreto.

L’assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali.

Il presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

In caso di assenza o di impedimento del segretario, il presidente incarica uno dei soci della redazione verbale.

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Per ogni assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal segretario e sarà affisso all’albo sociale, per almeno 15 giorni, per la consultazione e la conoscenza da parte di tutti gli associati.

L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente ( o in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente) almeno una volta l’anno, entro il primo quadrimestre di ciascun esercizio sociale.

Sono compiti dell’assemblea ordinaria:

  • l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale, della previsione di spesa e della relazione predisposti dal consiglio direttivo;

  • ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell’Associazione e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.

L’assemblea ordinaria riunita in prima convocazione è validamente costituita quando sia stata regolarmente convocata e quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed è legittimata a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogni qualvolta egli lo riterrà necessario:

L’assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare:

  • le modifiche al presente statuto;

  • lo scioglimento dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente e deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei membri del consiglio ovvero un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando risultino presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 - Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri da 3 a 11 ed è eletto, per la prima volta nell’atto costitutivo, alla prima scadenza  dall’assemblea dei soci aventi diritto al voto.

 

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo, dura in carica tre anni, è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione esclusi quelli demandati all’assemblea o al presidente. Delibera a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo elegge, a scrutinio segreto, il presidente e può attribuire ad altri consiglieri o a terzi esterni all’Associazione, incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il presidente.

Su proposta del presidente del consiglio direttivo elegge tra i propri membri il vice presidente.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante avviso affisso nei locali dell’Associazione ovvero attraverso comunicazione da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, almeno 3 giorni prima della data della riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni 6 mesi.

Il presidente è tenuto a convocare il consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

Qualsiasi convocazione del consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.

Il consigliere che non partecipi a tre riunioni del consiglio direttivo, senza fornire giustificazione dell’assenza, è considerato dimissionario e pertanto decade dalla carica. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del presidente.

Le votazioni, a giudizio del presidente della riunione, sono effettuate per alzata di mano, appello nominale o a scrutinio segreto, ma ciascun consigliere ha il diritto di chiedere per ogni singolo argomento trattato ( sempreché previsto dall’ordine del giorno) la votazione a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del consiglio.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza, anche in tempi successivi,della maggioranza dei consiglieri eletti.

Si ricoprono le vacanze dei singoli consiglieri con i primi dei non eletti.

 

Il consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali ed a tal fine esercita in particolare le seguenti attribuzioni e funzioni:

  • redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione;

  • prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione, incluse e comprese le indicazioni per l’assunzione e licenziamento del personale di qualsiasi categoria;

  • redigere il rendiconto economico finanziario annuale e la previsione di spesa dell’Associazione da sottoporre alla firma del presidente;

  • stabilire l’importo delle quote associative ( di ammissione e di frequenza) per le diverse categorie di soci e di fissarne le modalità di pagamento;

  • determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni richieste da parte dell’Associazione oppure offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

  • decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande d’ammissione all’Associazione a parte degli aspiranti soci nonché in merito al passaggio dei soci da una categoria all’altra.

 

Art. 12. – Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il presidente:

  • convoca il consiglio direttivo, ne presiede le adunanze sottoscrivendone le deliberazioni, prepara la relazione da presentare all’assemblea annuale dei soci, sottoscrive il rendiconto annuale e la previsione di spesa da presentare ai soci, vista, di regola, la corrispondenza e dichiara aperte le assemblee;

  • rappresenta l’Associazione, anche agli effetti di legge, ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;

  • vigila che gli altri organi operino in conformità dell’oggetto sociale.

Il presidente ha inoltre tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola eccezione di non poter compravendere beni immobili.

 

Art. 13. – Il vice presidente, eletto su proposta del presidente da consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Egli coadiuva il presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o altro impedimento nei modi previsti dallo statuto.

Fino a quando non ancora nominato dal consiglio direttivo in caso di assenza o di impedimento ( se eletto), le funzioni del presidente sono assunte dal consigliere più anziano di età.

 

Art. 14. – Tutte le cariche elettive saranno remunerate con un compenso massimo che non supererà quello previsto dal D.P.R. 239/94 per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Art. 15.-  Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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